I nuovi doveri deontologici del giornalista, tra social network e rispetto del diritto all’oblio

Le regole comportamentali che devono accompagnare il giornalista nello svolgimento della professione, si completano e si arricchiscono con l’emanazione di un nuovo codice etico.

Molte norme vigenti nell’ordinamento giuridico, sparse tra codice penale e relativo codice di rito, nonché contenute nelle leggi speciali, tra le quali la legge sulla stampa, n. 47 del 1948, fino all’art. 21 della Carta Costituzionale, fanno riferimento a siffatta categoria professionale, in considerazione delle peculiari caratteristiche e dei valori, anche costituzionali, che ne risultano coinvolti.

L’ordine professionale dei Giornalisti, fin dalla prima vigenza della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (la cd. “Legge Professionale”), con la quale è stato istituito, ha elaborato alcune carte di deontologia, al contempo rivestendone la funzione di tutore attraverso il Consiglio di Disciplina, regionale o interregionale, che esercita i relativi poteri sugli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro, i quali si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, ovvero di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine.

Il Consiglio Nazionale, nell’adunanza del 27-28 gennaio scorso, ha approvato un “Testo unico”, dettato dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici, e nella finalità di permettere una maggiore chiarezza ermeneutica e agevolare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto in seno all’Ordine.

Il Testo unico è entrato in vigore il 3 febbraio 2016 e una norma transitoria statuisce che i procedimenti disciplinari, iniziati prima di tale data, verranno definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici. Il TU dei doveri del giornalista recepisce il contenuto di ben 13 documenti adottati nel corso dei decenni: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

Ad eccezione di cinque documenti introdotti, nel nuovo codice etico, in veste di allegato (Carta di Treviso, Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche, Glossario della Carta di Roma, Carta dei Doveri dell’informazione economica, Carta di Firenze), tutte le altre carte deontologiche risultano abrogate.

Il Testo unico esordisce con una Premessa, seguita da 16 articoli, suddivisi in cinque Titoli: Principi e Doveri; Doveri nei confronti delle persone; Doveri in tema di informazione;  Lavoro giornalistico; Sanzioni, seguiti dagli allegati sopra elencati. Il documento reca ben due riferimenti ai social network, attraverso i quali si sviluppa la comunicazione moderna: l’art. 2 impone al giornalista di applicare i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network e, l’art. 9, in tema di fonti, al di fuori delle ipotesi in cui non possono essere rivelate, e rispetto alle quali viene ribadita la segretezza professionale, impone l’obbligo di citarle, anche quando il materiale sia stato rinvenuto nei social network.

All’articolo 1 viene confermato che l’attività del giornalista, svolta mediante qualsiasi strumento di comunicazione, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana, ed è regolata dall’articolo 2 della Legge Professionale. L’art. 3, dedicato al diritto all’oblio, con particolare riferimento al soggetto condannato che opta di esporsi ai media, impone al giornalista di non identificarlo soltanto con il reato commesso, bensì di valorizzare il percorso di reinserimento che lo stesso sta compiendo.

Il Testo unico dedica l’intero articolo 8 alla cronaca giudiziaria, prescrivendo al giornalista di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza e, nel riportare il contenuto degli atti processuali o d’indagine, di non citare persone il cui ruolo non risulti essenziale per la comprensione dei fatti.

Si segnala che l’ultimo comma dell’articolo citato, impone di far risultare “le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi”.

(Altalex, 11 aprile 2016. Articolo di Laura Biarella)

 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/13/i-nuovi-doveri-deontologici-del-giornalista

 

 

 

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