Questura di Caserta nega permesso di soggiorno a cittadino indiano per contratto falso, il TAR gli restituisce il permesso

La Questura di Caserta ha rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno ad un cittadino Indiano il sig. SINGH Gurvinder di Cancello e Arnone, adducendo che il sig. Gurvinder avrebbe prodotto un falso contratto di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno.
Il cittadino Indiano fa ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania di Napoli, attraverso il suo legale avv. Roberto Ricciardi, con studio in Caserta al Viale Lincoln 77, dandogli pienamente ragione e restituendogli la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno.
Tra le motivazioni dell’ordinanza si legge che la falsità del contratto è stata ampiamente smentita dalla documentazione prodotta da parte di ricorrente, attraverso iscrizione alla camera di commercio, contributi versati e fotografie del negozio nel quale ha lavorato il sig. Gurvinder e quindi con ampia probabilità le indagini atte a dimostrare la falsità del rapporto lavorativo, sono state condotte in modo quanto meno lacunoso o superficiale e pertanto il provvedimento di rigetto di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero va sospeso.
avv. Roberto Ricciardi

 

N. 00865/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01379/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2015, proposto da:
Gurvinder Singh, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Ricciardi, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore di Caserta n.cat.a12/imm/14 prot.n.521 di rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto, quanto alla contestata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato presso la ditta commerciale denominata Gev s.r.l., che gli esiti della relazione di servizio del 28.02.2014 del Commissariato di P.S. di Vasto Arenaccia ad un accertamento prima facie appaiono smentiti dalla produzione documentale, anche fotografica, di parte ricorrente allegata in data 24.04.2015;
che la circostanza attestata in atti secondo cui sul posto di lavoro indicato in Napoli corso Garibaldi n. 357 in luogo della ditta Gev gli agenti accertatori avrebbero riscontrato l’esistenza dell’Hotel Rebecchino, è stata contrastata dal ricorrente che ha documentato che al civico 358 di corso Garibaldi in Napoli, insiste un negozio di abbigliamento con insegna “Colt Jeans” ed ha allegato una visura camerale attestante che in data 23.09.2013 la ditta datrice di lavoro aveva avviato al predetto indirizzo un’attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento;
che alla luce di quanto sopra appare se non altro dubbia la correttezza degli accertamenti effettuati dall’amministrazione intimata al fine di verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro allegato per cui merita accoglimento la istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
che ricorrono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare stante la peculiarità della vicenda in esame;
rilevato altresì che, per mero errore materiale, è stata allegata dall’amministrazione al presente fascicolo in data 20.04.2014 una produzione documentale riferita ad altro diverso ricorrente identificato in Singh Gurcharan il cui ricorso è pendente innanzi a questo T.a.r. ed iscritto al r.g.1581/2015, per cui va disposto lo stralcio della detta produzione e la sua allegazione al fascicolo di pertinenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato;
spese cautelari compensate;
ordina lo stralcio della produzione a cura dell’Avvocatura dello Stato in data 20.04.2015 nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 7.10.2015.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Lelli, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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