Comunicato stampa Isabella Capitelli

In merito agli articoli apparsi su alcuni quotidiani online ove si rappresenta che sarei stata rinviata a giudizio nel procedimento penale n. 8807/12 RGNR che vede quale persona offesa dal reato Noviello Anna Maria , ritengo opportuno precisare quanto segue :
– in primis non mi è stato notificato un rinvio a giudizio , ma una richiesta di rinvio a giudizio e mi meraviglio che giornalisti così esperti in cronaca giudiziaria abbiano commesso un simile errore ;
– in secundis , anche se sono dell’avviso che queste situazioni vadano risolte nelle sedi più opportune ciononostante , essendo stata pubblicata notizia di un procedimento penale pendente a mio carico ove risulto coimputata con pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di S.Maria C.V. , devo necessariamente chiarire agli organi di stampa che i presunti reati commessi in danno della Noviello Anna Maria sono destituiti di ogni fondamento. A riprova della bontà delle mie argomentazioni vi consegno copia dell’ordinanza di demolizione n. 108 del 03.06.14 notificata proprio alla Noviello Anna Maria per i fatti che mi vengono contestati. Voglio evidenziare che nel provvedimento amministrativo appena indicato emerge chiaramente come l’avvocato della Noviello Anna Maria ,essendo manifesto l’abuso edilizio commesso dalla propria assistita , abbia addirittura RINUNCIATO ALL’ISTANZA DI SOSPENSIVA DAVANTI AL TAR CAMPANIA CHIEDENDO LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL SOLO RUOLO DELLE UDIENZA SOSPENSIVE. Di tal guisa che si provvederà “ad horas” A FAR DEMOLIRE QUANTO ABUSIVAMENTE REALIZZATO. Quindi come dimostrato DOCUMENTALMENTE i presunti abusi e la presunte violazioni edilizie non sono state commesse da me , ma proprio dalla persona che si assume essere PERSONA OFFESA;
– in ultimo voglio ricordare “ad alcuni giornalisti” che commette il reato di diffamazione a mezzo stampa il giornalista che ,nell’articolo a propria firma , modifichi in senso peggiorativo il contenuto di una accusa contestata o lo stato di un procedimento penale (rinvio a giudizio invece di richiesta di rinvio a giudizio). Eppure era difficile sbagliare dato che dovevano semplicemente copiare il contenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare allegato all’articolo. Errore di trascrizione o scritto diffamatorio ? Lascio la risposta all’intelligenza dei lettori. Voglio , però, ricordare che fortunatamente esistono tanti giornalisti imparziali e corretti che ben conoscono i diritti ed i doveri del giornalista. A quei pochi che utilizzano notizie , travisandole e strumentalizzandole per fini politici o personali voglio ricordare che la CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA , alla quale dovrebbero attenersi scrupolosamente, prevede testualmente : “Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
– Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
In ultimo , ricordo che sempre il predetto codice deontologico dei giornalisti prevede che “il giornalista corregga tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisca la possibilità di replica. Il giornalista non deve omettere fatti dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. La realtà è che alcuni giornalisti asseriscono cose che sanno che non sono vere , nella speranza che se le ripetono a lungo diventino vere (Enoch Arnold Bennett).

Isabella Capitelli

 

 

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