Gioco d’azzardo, troppi giovani frequentano le sale giochi e le slot machine, ci vuole maggiore prevenzione

SAN NICOLA LA STRADA – È allarme in Campania: uno studente su due gioca d’azzardo, cominciano già a 11 anni, scommettono anche utilizzando il telefonino, lo fanno anche durante le lezioni approfittando della distrazione degli insegnanti. Un fenomeno, quello dei baby giocatori, che sta assumendo proporzioni allarmanti anche a San Nicola la Strada. L’appello parte proprio dai genitori che anche sui social network denunciano questa situazione di pericolo soprattutto per i ragazzi più piccoli, ragazzini di appena undici e dodici anni che, molto spesso vengono visti entrare nelle sale giochi e slot machine presenti sul territorio sannicolese e così vanno a scommettere, e perdere, la paghetta settimanale e, sempre più spesso, a rubare dai portafogli delle mamme per procurarsi altro danaro. Io credo che il punto sia il seguente: l’ingresso ai minori è vietato perchè non si vuole che il minore giochi? No, io credo che lo spirito della legge sia che NON si vuole che un minorenne, anche se non gioca, entri comunque in contatto con l’atmosfera del gioco che si respira in queste “agenzie”. Per questo motivo faccio voti al Sindaco Vito Marotta affinché l’autovettura della Polizia Municipale che, quotidianamente, e più volte al giorno, circola per le strade cittadine si fermi a controllare se all’interno dei predetti esercizi commerciali ci siano ragazzi minorenni. Altresì, il primo cittadino, nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, chieda al Sig. Prefetto di sollecitare le altre Forze dell’Ordine affinché le stesse svolgano un accurato servizio di controllo delle sale giochi e sale scommesse nel corso dei loro pattugliamenti sul territorio. Finalità primaria del servizio è quella di verificare innanzitutto che non vi siano minori intenti a giocare, cosa assolutamente vietata dalla legge. Alcune disposizioni in tema di tutela dei minori erano originariamente contenute all’articolo 110, commi 8 e 8-bis, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931). Dopo aver ricompreso l’esclusione dall’accesso al gioco nei confronti dei minori in diverse disposizioni legislative in cui si delineavano le finalità dell’intervento, oppure si indicavano gli obblighi ai quali si sarebbe dovuto sottoporre il concessionario, con l’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 il legislatore, oltre a ribadire al comma 20 il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto – ai successivi commi 21 e 22 – ad inasprire le sanzioni. In particolare: 1°) il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (in precedenza da 500 a 1.000 euro); 2°) indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni (in precedenza fino a 15 giorni); il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento; 3°) per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; 4°) in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Da ultimo, l’articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Nunzio De Pinto

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