La ATON POWER ricorre al TAR contro la revoca dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale

 SAN NICOLA LA STRADA- Sin dall’assegnazione della concessione in uso oneroso dei lastrici solari all’ATON POWER s.r.l., limitatamente al PalaIlario ed al Palazzetto dello Sport, numerose sono state le denunce fatte da diversi consiglieri comunali sia tramite istanze all’allora sindaco, poi commissariato, Pasquale Delli Paoli, sia con mozioni consiliari, sia con l’esposto firmato da sette consiglieri comunali (Enrico Nuzzi, Raffaele Narducci, Lucia Annunziata, Giovanni Motta, Mona Gennaro, Raffaele della Peruta e Antonio Megaro) nei confronti della predetta ditta. Ora, con la determinazione nr. 66 del 9 febbraio 2017, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, ha ripristinato lo “status quo ante” ed ha ritirato, in via di autotutela, la Determinazione Dirigenziale nr. 73 del 30.3.2012, Reg. Gen. nr. 101 del 18.4.2012, con cui il Comune di San Nicola la Strada ha aggiudicato la gara pubblica relativa alla “costituzione diritto di concessione in uso oneroso dei lastrici solari di immobili comunali ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica” nei confronti dell’Aton Power s.r.l. limitatamente al Palazzetto Basket ed al Palazzetto Tennis Tavolo”. con deliberazione di G.C. n. 3 del 19.01.2012, l’amministrazione comunale di San Nicola la Strada disponeva di “dare avvio, previa pubblicazione, di bando di gara finalizzato all’individuazione di soggetti interessati alla concessione in uso oneroso dei lastrici solari degli edifici pubblici, nel rispetto delle forme di pubblicità e concorrenza conformemente alla normativa in materia”. Con la successiva Determinazione Dirigenziale nr. 37 del 9.2.2012, indiceva una procedura pubblica finalizzata alla “concessione in uso oneroso dei lastrici solari finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”, approvando, altresì, il relativo bando di gara e, secondo quanto era previsto dall’art. 3 del bando, disponeva l’affidamento “a mezzo gara con procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed aggiudicazione all’offerente il prezzo più alto per la concessione del diritto di concessione in uso oneroso sull’insieme degli immobili elencati all’art. 1. Il presente bando per tutto quanto in esso non previsto è integrato con la procedura prevista dal R.D. 23/5/1924 n. 827 per le offerte con le schede segrete”. Successivamente, con la Determinazione Dirigenziale nr. 73 del 30.3.2012, l’amministrazione, aggiudicava l’appalto per la concessione in uso oneroso dei lastrici solari all’Aton Power s.r.l., limitatamente al Palailario ed al Palazzetto del Tennis Tavolo. In base all’art. 7, nel disciplinare i requisiti soggettivi che le imprese partecipanti avrebbero dovuto possedere al momento della presentazione della domanda, prevedeva, alla lettera n), la dichiarazione di iscrizione “presso la Camera di Commercio per un settore di attività compatibile con la realizzazione di impianti fotovoltaici, con l’indicazione della data e del numero di iscrizione”, ed alla lettera o) del medesimo articolo la dichiarazione che l’impresa “è certificata alle norme ISO 9001-2000 e alle norme ISO 14001/2004 ambiente”. In particolare, dalla documentazione in atti, si riscontrava soltanto la presenza di una comunicazione, non datata, con cui l’Aton Power s.r.l. aveva semplicemente dichiarato che, alla data di presentazione dell’offerta, aveva attivato la procedura ai fini dell’ottenimento della certificazione ISO 9001-2000. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di gara, nell’ambito delle procedura ad evidenza pubblica, è un elemento imprescindibile per l’aggiudicazione, la cui carenza è espressamente sanzionata dal combinato disposto degli artt. 38 e 46, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile. A seguito di nota del Comune, l’ATON POWER riferiva che, in data 7.11.2016, la società aveva ottenuto certificazione ISO 9001:2008, rilasciata dalla società LL-C (certification) Czech Republic s.r.o. con il n. 394010, settore EA code 29, per le seguenti attività: “commercio allo ingrosso di macchinari e sistemi per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di apparecchiature per la produzione di acqua calda sanitaria (solare termico) e di apparecchiature per la climatizzazione, servizi di ricerca sviluppo e consulenza nel settore di energia elettrica (in particolare relativa alla produzione di pannelli fotovoltaici). Tuttavia, l’Ente rispondeva che la certificazione ISO 9001:2008 prodotta, così come rilasciata (settore EA code 29) e per le attività descritte (commercio allo ingrosso di macchinari e sistemi per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili……) attiene ad attività di commercio e non ad attività di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI; essa, inoltre, risulta individuabile: al Settore IAF di accreditamento – Accredia, ente italiano di accreditamento o – n. 29 a: Commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio; o alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 – ISTAT – (individuazione attività economiche) codice 46.69.20: commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti uso industriale e non risulta pertinente al tipo di attività richiesta (ditta esecutrice dei lavori). Pertanto, il Responsabile dell’Area 3 Tecnica, architetto Giulio Biondi con la determinazione nr. 66 del 9 febbraio 2017, in via di autotutela, ha disposto il ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 30.3.2012, Reg. Gen. nr. 101 del 18.4.2012, con cui il Comune di San Nicola la Strada ha aggiudicato la gara pubblica relativa alla “costituzione diritto di concessione in uso oneroso dei lastrici solari di immobili comunali ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica” nei confronti dell’Aton Power s.r.l. limitatamente al Palazzetto Basket ed al Palazzetto Tennis Tavolo. La risposta della ditta non si è fatta attendere: in data 09.03.2017, prot. gen. n. 4077, è pervenuto all’Ente ricorso innanzi al TAR per la Campania-Napoli promosso dalla Società Aton Power srl per l’annullamento previa sospensione della Determina Dirigenziale n. 66 del 09.02.2017 dell’Area 3 Tecnica del Comune di San Nicola la Strada; che la Giunta Comunale, verificata al riguardo la necessità e l’urgenza per l’Ente di costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, con Delibera nr. 28 del 28.03.2017 ha autorizzato il Sindaco, quale rappresentante legale pro-tempore dell’Ente, a resistere nel giudizio di cui trattasi ed ha affidato all’avv. Francesco Maria Caianiello con studio in Aversa (CE), Via Michelangelo, l’incarico professionale di patrocinio legale dell’Ente in opposizione al ricorso.

Nunzio De Pinto

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